MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEI PREZZI
In data 21 marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto n.21/2022 il cosiddetto Decreto Tagliaprezzi. Il provvedimento, contiene misure di contenimento dei prezzi dei carburanti, dell’energia, sostegno alle imprese, misure sul lavoro, oltre alle misure volte all’accoglimento dei rifugiati ucraini nel nostro Paese, ieri pubblicato in GU.
In questa prima news vi rimettiamo una sintesi delle disposizioni inerenti il contenimento dei prezzi di gasolio, benzina, energia e gas.
RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA SUI CARBURANTI
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio (e sul GPL) impiegato come carburante sono rideterminate, relativamente al periodo dal 22 marzo fino al trentesimo giorno successivo a tale data, nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 Euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 Euro per 1000 litri.
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 Euro per mille chilogrammi (quest’ultimo punto è contenuto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 marzo 2022 che vi riportiamo in questa
nota per ragioni di esaustività).
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, non trova applicazione per il periodo sopra indicato l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante (il gasolio impiegato da veicoli utilizzati per i seguenti scopi: trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitato da persone fisiche o giuridiche qualificate come autotrasportatori; trasporto svolto da enti pubblici o imprese pubbliche locali, imprese esercenti autoservizi interregionali di trasporto di competenza statale, regionale e locale, ovvero in ambito comunitario – Euro 403,22 per mille litri).
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di
gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del presente decretolegge) che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la
comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date.
In caso di mancata comunicazione dei dati, è prevista una sanzione amministrativa da 500 Euro a 3.000 Euro.
Per le medesime finalità, i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, devono indicare nel documento amministrativo telematico l’aliquota di accisa applicata sui prodotti.
BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI
Per il 2022, il decreto introduce il bonus carburante ai dipendenti. Il testo prevede l’erogazione di un importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 Euro per
lavoratore. Tale importo non concorre alla formazione del reddito. La nuova agevolazione si affianca all’esenzione già prevista per i buoni carburante, rientranti nel novero delle forme di welfare aziendale che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore fino all’importo di 258,23 Euro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, e che sono interamente deducibili per l’azienda.
CREDITI D’IMPOSTA PER LE BOLLETTE DELLE IMPRESE
Per compensare l’aumento del costo delle bollette, con il decreto in parola sono stati introdotti i seguenti crediti d’imposta: alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. L’accesso all’agevolazione sarà riconosciuto in caso di aumento del costo per Kwh superiore al 30 per cento nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso trimestre 2019; alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media per il primo trimestre abbia subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto allo stesso trimestre 2019, secondo i valori pubblicati dal GME.
Il credito d’imposta sulle bollette riconosciuto alle imprese potrà essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Così come per i bonus fiscali in materia edilizia, saranno consentite ulteriori due cessioni in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia. La cessione del credito è riconosciuta anche alle imprese energivore a forte consumo di gas naturale secondo quanto previsto dal decreto. Sostegni ter e dal decreto energia n. 17/2022.
Il credito d’imposta introdotto da quest’ultimo decreto legge aumenta di valore, passano:
dal 20 al 25 per cento per le imprese energivore; dal 15 al 20 per cento per le imprese a forte consumo di gas naturale.
Vengono inoltre potenziate le attività di sorveglianza sui prezzi, incrementando gli strumenti a disposizione di Mister Prezzi, il Garante istituito presso il MISE, che tra le altre cose potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. I titolari dei contratti di approvvigionamento di gas per il mercato italiano saranno inoltre tenuti a trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all’ARERA i contratti già sottoscritti o da sottoscrivere.
BONUS SOCIALE ELETTRICITÀ E GAS
Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas passa da 8.000 a 12.000 Euro. Secondo quanto comunicato dal Governo in sede di presentazione della norma, questo dovrebbe consentire di incrementare da 4 a 5,2 milioni le persone che potranno beneficiare del bonus.
TRASPARENZA DEI PREZZI
La norma stabilisce la facoltà del Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento
del mercato, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 Euro e non superiore a 200.000 Euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.
L’attività del Garante verrà resa nota al pubblico attraverso il sito dell’Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.